Articolo 10 del Decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5
Articolo 9Articolo 11
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13 marzo 1989
Art. 10. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 15 MAGGIO 1989, N. 181
Entrata in vigore il 13 marzo 1989
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