Articolo 9 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090
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12 novembre 1968
Art. 9.

Nei casi di accertata urgenza, il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e il provveditore regionale alle opere pubbliche, sentito il comitato tecnico amministrativo, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, permettere che, senza l'obbligo della cauzione, in deroga all' articolo 13 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , siano iniziate subito le opere, purche' il richiedente la concessione si obblighi ad eseguire le prescrizioni e ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell'atto di concessione, oppure a demolire le opere in caso di negata concessione.
L'esecuzione e' sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.
Il provvedimento del provveditore e' definitivo.
Per le piccole derivazioni, quando non vi siano domande concorrenti ne' opposizioni, l'autorizzazione all'inizio delle opere puo' essere data, in casi di accertata urgenza, alle condizioni suddette, dall'ufficio del genio civile competente, che ne riferisce immediatamente al provveditore alle opere pubbliche.
Entrata in vigore il 12 novembre 1968