Articolo 2 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 novembre 1968
Art. 2.

Per le acque che abbiano formato oggetto di riconoscimento o di concessione, il vincolo ha effetto dalla data di scadenza o comunque di cessazione delle rispettive utenze, salva, per il tempo anteriore, l'applicazione degli articoli 45 , 46 e 47 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 .
Il vincolo puo' essere imposto anche su acque non ancora iscritte negli elenchi delle acque pubbliche, fermo il disposto dell' art. 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 . Nel caso che, successivamente alla iscrizione, le acque formino oggetto di riconoscimento o di concessione speciale, ai sensi degli articoli 3 e 4 del detto regio decreto, alle rispettive utenze si applica il disposto del primo comma.
Entrata in vigore il 12 novembre 1968