Articolo 4 della Legge 10 luglio 1930, n. 1078
Articolo 3Articolo 5
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2 settembre 1930
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6 ottobre 2011
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso".
Entrata in vigore il 6 ottobre 2011
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