Articolo 19 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177
Articolo 18Articolo 20
Versione
13 settembre 2016
Art. 19. Disposizioni finanziarie 1. I risparmi di spesa derivanti dagli articoli 3, 4, 5 e 7, al netto degli oneri di cui agli articoli 4, comma 5, 7, comma 3, 16 e 17 del presente decreto, pari a 7.970.000 euro per l'anno 2016, a 58.375.240 euro per l'anno 2017 e a 56.262.593 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonche' quelli di cui all'articolo 12, comma 10, da accertarsi a consuntivo, per il 50 per cento sono destinati all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , ai fini della revisione dei ruoli delle forze di polizia di cui all' articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 124 del 2015 . Il restante 50 per cento e' destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Le amministrazioni interessate dal presente decreto trasmettono annualmente al Parlamento per gli anni 2016, 2017 e 2018, una relazione concernente lo stato di attuazione del processo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e dei servizi strumentali di cui al Capo II, volto anche a dimostrare l'effettivo raggiungimento dei risparmi di spesa indicati nel presente articolo.
Entrata in vigore il 13 settembre 2016
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