Legge 25 gennaio 1985, n. 6

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      Versioni del testo

      • Art. 1. Articolo unico

        Il decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791 , concernente indeducibilita' degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
        All'articolo 1:
        al comma 1, dopo le parole: " decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ,", sono aggiunte le seguenti: "e delle altre obbligazioni esenti";
        il comma 2 e' sostituito dal seguente:
        "2. Gli interessi passivi che eccedono l'ammontare degli interessi e degli altri proventi di cui al precedente comma 1, come pure i costi e gli oneri non suscettibili di imputazione specifica, sono deducibili a norma del primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e dei proventi corrispondente all'ammontare degli interessi non ammessi in deduzione ai sensi del precedente comma 1".

        AVVERTENZA

        Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

        NOTE:
        (1) Testo dell' art. 2, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 :
        "Art. 2. (Soggetti passivi). - Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
        a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita';
        b) gli altri enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute nonche' le altre organizzazioni senza personalita' giuridica non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo ed escluse le societa' e associazioni indicate nello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e le associazioni in partecipazione".
        (2) Testo dell' art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 :
        "Art. 31. Interesse delle obbligazioni pubbliche. - Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio".
        (3) Testo del primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , come sostituito dall' art. 28 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 :
        "Art. 58. (Interessi passivi). - Gli interessi passivi, salvo quanto previsto nei successivi commi, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzioni ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Ai fini del rapporto i proventi immobiliari di cui al secondo comma dell'art. 52 si computano nella misura ivi stabilita; i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; le rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 si computano nei limiti degli incrementi formati nel periodo di imposta".
        (4) Testo dell' art. 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 , come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 1982, n. 516 (le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi):
        "Art. 4. - [1] E' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da cinque a dieci milioni di lire chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'imposta sul valore aggiunto o di conseguire un indebito rimborso ovvero di consentire l'evasione o indebito rimborso a terzi:
        1) allega alla dichiarazione annuale dei redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o di sostituto di imposta o esibisce agli uffici finanziari o agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria o, comunque, rilascia o utilizza documenti contraffatti o alterati;
        2) distrugge od occulta in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti, di cui e' obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi;
        3) rilascia o utilizza documenti, non aventi natura contabile, contenenti false indicazioni, di cui sia prevista l'allegazione alla dichiarazione annuale dei redditi;
        4) negli elenchi nominativi allegati alla dichiarazione annuale o nella dichiarazione annuale presentata in qualita' di sostituto di imposta indica nomi immaginari o comunque diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;
        5) emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti o recanti l'indicazione dei corrispettivi o dell'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; ovvero emette o utilizza fatture o altri documenti recanti l'indicazione di nomi diversi da quelli veri in modo che ne risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui si riferiscono;
        6) nei certificati rilasciati ai soggetti ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggette a ritenute alla fonte a titolo di acconto indica somme, al lordo, delle ritenute, diverso da quelle effettivamente corrisposte e chi fa uso di essi;
        7) essendo titolare di redditi di lavoro autonomo o di impresa, redige le scritture contabili obbligatorie, la dichiarazione annuale dei redditi ovvero il bilancio o rendiconto ad essa allegato dissimulando componenti positivi o simulando componenti negativi del reddito tali da alterare in misura rilevante il risultato della dichiarazione.
        [2] Se i fatti previsti nei numeri 1), 3), 4), 5) e 6) sono di lieve entita' si applica la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a lire cinque milioni".