Articolo 8
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA
Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.