Articolo 8 - Convenzione della Legge 3 febbraio 2011, n. 6
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25 febbraio 2011
Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

Gli utili che un'impresa di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Entrata in vigore il 25 febbraio 2011
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