Articolo 1 del Decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292
Articolo 2
Versione
11 settembre 1991
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Versione
10 novembre 1991
Art. 1. Modifiche in tema di criteri di scelta delle misure cautelari 1. Nel comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale , gia' modificato dall' articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , le parole: "o che le stesse possono essere soddisfatte con altre misure" sono soppresse.
((1- bis. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
" 4. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata e' una persona incinta o che allatta la propria prole o che ha oltrepassato l'eta' di settanta anni, ovvero una persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie in stato di detenzione".
1- ter. Al comma 5 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso in cui si procede per uno dei delitti previsti dal comma 3")) .
2. Nel comma 2 dell'articolo 299 del codice di procedura penale la parola: "Quando" e' sostituita dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dall'articolo 275 comma 3, quando".
Entrata in vigore il 10 novembre 1991
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