Articolo 10 del Decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292
Articolo 9Articolo 11
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11 settembre 1991
Art. 10. Disposizione transitoria 1. Le disposizioni dell'articolo 2, relative ai termini di durata della custodia cautelare, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 11 settembre 1991
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