Articolo 12 del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270
Articolo 11Articolo 12 bis
Versione
27 novembre 2004
>
Versione
11 agosto 2023
Art. 12. Regolamenti didattici dei corsi di studio 1. In base all' articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente struttura didattica in conformita' con l'ordinamento didattico nel rispetto della liberta' d'insegnamento, nonche' dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento e' approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.
2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
(( 2-bis. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa e' effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attivita', in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio. )) 3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione e' assunta dal senato accademico. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione e' adottata prescindendosi dal parere.
4. Le universita' assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attivita' formativa.
Entrata in vigore il 11 agosto 2023
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente