Art. 2. Finalita' 1. Ai sensi dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e successive modificazioni e integrazioni, il presente regolamento detta disposizioni concernenti i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle universita'.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all' articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , le universita', con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformita' con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , si veda le note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , si veda le note all'art. 1.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all' articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , le universita', con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformita' con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , si veda le note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , si veda le note all'art. 1.