Articolo 1 del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270
Articolo 2
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27 novembre 2004
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11 agosto 2023
Art. 1. Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per Ministro o Ministero, il Ministro o il ((Ministero dell'universita' e della ricerca)) ;
b) per decreto o decreti ministeriali, uno o piu' decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e successive modificazioni;
c) per regolamenti didattici di ateneo, i regolamenti di cui all' articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341 ;
d) per regolamenti didattici dei corsi di studio, i regolamenti di cui all' articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 ;
e) per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'articolo 3;
f) per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio, come individuati nell'articolo 3;
g) per classe di appartenenza di corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, raggruppati ai sensi dell'articolo 4;
h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, e successive modifiche;
i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
l) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilita' nelle attivita' formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
m) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilita' che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
n) per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio, come specificato nell'articolo 11;
o) per attivita' formativa, ogni attivita' organizzata o prevista dalle universita' al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attivita' didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita' di studio individuale e di autoapprendimento;
p) per curriculum, l'insieme delle attivita' formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.
Entrata in vigore il 11 agosto 2023
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