Articolo 9 del Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90
Articolo 8 bisArticolo 10
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25 gennaio 2011
Art. 9. Discariche 1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalita' dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonche' per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, e' autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - localita' Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - localita' Postarza; Serre (SA) - localita' Macchia Soprana; nonche' presso i seguenti comuni: (( . . . )) ; Terzigno (NA) - localita' Pozzelle (( . . . )) ; Napoli localita' Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane) (( . . . )) ; Santa Maria La Fossa (CE) - localita' Ferrandelle (( . . . )) .
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; 20.03.99, fermo restando quanto previsto dal comma 3; presso i suddetti impianti e' inoltre autorizzato, nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore, lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonche' 19.12.11* per il solo parametro "idrocarburi totali", provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.99, salva diversa classificazione effettuata dal gestore prima del conferimento in discarica.
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania e' autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 , nonche' alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che e' tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.
6. L' articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87 , e' abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , sono definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.
7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell' articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290 , fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19 del presente decreto, e' vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e' cosi' sostituito: "Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.".
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
Entrata in vigore il 25 gennaio 2011
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