Art. 1.
I termini del 31 ottobre 1981 e del 1 novembre 1981, di cui all' art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208 , convertito nella legge 1 luglio 1981, n. 344 , sono differiti fino al termine massimo del 30 giugno 1982 per le attivita' di gestione, connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante, richieste dal Ministero della sanita' ai commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime.
A tal fine i commissari si avvalgono, in posizione di comando, di personale delle gestioni sanitarie delle casse marittime assegnato al Ministero della sanita' ai sensi dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 .
Il personale assegnato al Ministero della sanita' e' inquadrato nel ruolo speciale di cui all' art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, con legge 29 febbraio 1980, n. 33 , con decorrenza 1 novembre 1981, e conserva fino alla data di emanazione del decreto di inquadramento il trattamento economico, normativo e di fine servizio goduto presso le gestioni di provenienza.
Fermo restando quanto previsto dall' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 , i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle casse marittime e destinati prevalentemente alle esigenze delle soppresse gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in uso all'assistenza sanitaria al personale navigante.
Il Ministro della sanita' provvede, nei limiti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614 , ad adeguare l'ordinamento degli uffici di sanita' marittima ed aerea alle esigenze dell'assistenza al personale navigante. (2) ((3)) Gli uffici di sanita' marittima di Genova, Trieste e Napoli assicurano, con apposito servizio, oltre i compiti amministrativi e contabili dei locali uffici di porto, anche adempimenti amministrativi e contabili connessi con l'assistenza al personale navigante di competenza dell'amministrazione centrale e degli altri uffici di sanita' marittima ed aerea. (2) ((3)) Al servizio di cui al comma precedente e' preposto, senza che cio' comporti ampliamento dell'organico del personale del Ministero della sanita', un primo dirigente amministrativo o equiparato. (2) ((3)) Per il finanziamento dei compiti gestionali assicurati dai commissari liquidatori si applica il disposto di cui al quinto comma del richiamato art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che e' abrogato l' art. 1, comma quinto , sesto e settimo, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632 , convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767 ; ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994". --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 , come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che l'abrogazione dei commi quinto, sesto e settimo del presente articolo "ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".
I termini del 31 ottobre 1981 e del 1 novembre 1981, di cui all' art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208 , convertito nella legge 1 luglio 1981, n. 344 , sono differiti fino al termine massimo del 30 giugno 1982 per le attivita' di gestione, connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante, richieste dal Ministero della sanita' ai commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime.
A tal fine i commissari si avvalgono, in posizione di comando, di personale delle gestioni sanitarie delle casse marittime assegnato al Ministero della sanita' ai sensi dell' art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 .
Il personale assegnato al Ministero della sanita' e' inquadrato nel ruolo speciale di cui all' art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, con legge 29 febbraio 1980, n. 33 , con decorrenza 1 novembre 1981, e conserva fino alla data di emanazione del decreto di inquadramento il trattamento economico, normativo e di fine servizio goduto presso le gestioni di provenienza.
Fermo restando quanto previsto dall' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620 , i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle casse marittime e destinati prevalentemente alle esigenze delle soppresse gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in uso all'assistenza sanitaria al personale navigante.
Il Ministro della sanita' provvede, nei limiti previsti dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614 , ad adeguare l'ordinamento degli uffici di sanita' marittima ed aerea alle esigenze dell'assistenza al personale navigante. (2) ((3)) Gli uffici di sanita' marittima di Genova, Trieste e Napoli assicurano, con apposito servizio, oltre i compiti amministrativi e contabili dei locali uffici di porto, anche adempimenti amministrativi e contabili connessi con l'assistenza al personale navigante di competenza dell'amministrazione centrale e degli altri uffici di sanita' marittima ed aerea. (2) ((3)) Al servizio di cui al comma precedente e' preposto, senza che cio' comporti ampliamento dell'organico del personale del Ministero della sanita', un primo dirigente amministrativo o equiparato. (2) ((3)) Per il finanziamento dei compiti gestionali assicurati dai commissari liquidatori si applica il disposto di cui al quinto comma del richiamato art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208 .
--------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che e' abrogato l' art. 1, comma quinto , sesto e settimo, del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632 , convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767 ; ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994". --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 , come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542 , convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 , ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che l'abrogazione dei commi quinto, sesto e settimo del presente articolo "ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".