Art. 3. Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano non oltre il 31 marzo 2006.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.