Articolo 3 del Decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19
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27 gennaio 2006
Art. 3. Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano non oltre il 31 marzo 2006.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Entrata in vigore il 27 gennaio 2006
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