Articolo 9 del Decreto 23 luglio 1990, n. 228
Articolo 8Articolo 10
Versione
10 agosto 1990
Art. 9. Adempimenti degli organi di controllo 1. Per ciascuna delle comunicazioni inviate dai primi acquirenti ai sensi dell'art. 5, gli organi ivi indicati eseguono le seguenti operazioni:
a) controllano i moduli 1, con particolare riguardo alla corrispondenza fra le quantita' di cereale e l'importo del prelievo indicato;
b) controllano l'esatta corrispondenza fra il contenuto dei moduli 1 e l'elenco (modulo 2) allegato alla medesima comunicazione;
c) controllano che l'importo versato sul c/c postale n. 132019, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Viterbo, coincida sia con quello complessivo risultante dal modulo 2, sia con la somma degli importi risultanti nei relativi moduli 1;
d) controllano la rispondenza della data dell'attestazione del versamento effettuato rispetto alle scadenze di cui al punto 2, art. 5, previste per i versamenti;
e) controllano che l'importo versato per l'indennita' di mora sia esattamente commisurato alla somma dovuta a titolo di prelievo e al tempo di ritardo del pagamento.
2. Per le comunicazione inviate ai sensi dell'art. 7 il controllo concerne la corrispondenza fra la somma versata e quella indicata nel modulo 2.
3. Se i controlli eseguiti ai sensi del primo e del secondo punto hanno avuto esito positivo gli organi predetti convalidano l'elenco apponendo in calce a ciascuna pagina dell'elenco stesso, nell'apposito spazio, il timbro dell'ufficio e la firma del funzionario responsabile del servizio.
4. Entro un mese dall'arrivo delle comunicazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, gli organi di controllo, indicati all'art. 5, inviano una copia degli elenchi convalidati nonche' copia delle attestazioni di versamento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via Torino, 45 - Primo piano - 00187 Roma.
5. Se i controlli indicati al primo e secondo punto del presente articolo evidenziano errori o discrepanze che non consentono la convalida dell'elenco, l'organo di controllo richiede al primo acquirente i necessari chiarimenti, eventualmente richiedendo una nuova redazione dell'elenco stesso.
6. Gli organi sopra indicati svolgono un controllo per campione presso le sedi dei primi acquirenti e dei successivi acquirenti, verificando la corretta applicazione delle disposizioni riguardanti il prelievo, con particolare riguardo alla tenuta della contabilita' prescritta dall'art. 6 del regolamento CEE della Commissione n. 1432/88.
7. Tali controlli devono essere in ogni caso svolti presso tutti quei primi acquirenti che abbiano versato in ritardo il prelievo o nei confronti dei quali si sia reso necessario richiedere i chiarimenti indicati nel quinto punto del presente articolo.
8. Entro la fine del primo mese successivo alla data di ricezione della documentazione di cui al punto 5 dell'art. 2 ed al punto 6, secondo trattino, e al punto 7, secondo trattino dell'art. 3 del presente decreto, gli organi di controllo trasmettono alla Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Via Torino, 45 - Primo piano - 00187 Roma, copia dei moduli 4, 5 e 5- bis.
9. Entro la fine di ciascun mese, per i dati relativi agli accertamenti effettuati nel mese precedente, gli organi di controllo inviano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, i prospetti allegati alla circolare ministeriale del 6 ottobre 1989, n. 18 , debitamente compilati.
Entro il 31 dicembre della campagna successiva i predetti organi trasmettono al medesimo indirizzo, di cui al punto precedente, una relazione sull'attivita' di controllo svolta accompagnata da apposito prospetto riassuntivo delle singole situazioni mensili trasmesse nel corso della campagna stessa.
Entrata in vigore il 10 agosto 1990
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