Articolo 5 del Decreto 23 luglio 1990, n. 228
Articolo 4Articolo 6
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10 agosto 1990
Art. 5. Versamento del prelievo 1. I primi acquirenti devono versare l'importo del prelievo esclusivamente sul c/c postale n. 132019 intestato alla "Sezione di tesoreria provinciale di Viterbo - Prelievo di corresponsabilita' sui cereali", utilizzando l'apposito bollettino di cui all'allegato n. 6, predisposto dal Poligrafico dello Stato e distribuito a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Le somme dovute per interessi di mora devono costituire oggetto di separato versamento da effettuare utilizzando il predetto bollettino. Detti importi saranno fatti affluire in una contabilita' speciale, ai sensi dell'art. 1223, lettera a), delle istruzioni generali servizi Tesoro, intestata al "Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo di corresponsabilita' sui cereali", aperta presso la predetta sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo.
2. I versamenti, di cui al citato c/c postale, devono essere effettuati entro le seguenti scadenze:
entro il 31 ottobre per le somme trattenute nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre per tutti i cereali con eccezione del mais e del sorgo; per questi ultimi entro il 31 di ottobre per le somme trattenute nei mesi di luglio, agosto e settembre;
entro il 31 gennaio per le somme trattenute nei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
entro il 30 aprile per le somme trattenute nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;
entro il 31 luglio per le somme trattenute nei mesi di aprile e maggio per tutti i cereali ad eccezione del mais e del sorgo; entro il 31 luglio per questi ultimi cereali per le somme trattenute nei mesi di aprile, maggio e giugno.
3. Ogni acquirente e' tenuto ad effettuare separati versamenti per ciascuna delle province di ubicazione delle aziende agricole produttrici secondo le modalita' ed i termini di cui ai precedenti punti 1 e 2.
4. L'ammontare di ogni versamento e' costituito dalle somme trattenute dal primo acquirente nei riguardi dei produttori di ciascuna provincia, risultanti dalle dichiarazioni compilate in conformita' al modulo 1.
5. Non appena eseguiti i versamenti, ed entro i termini indicati nel secondo punto del presente articolo, i primi acquirenti devono inviare agli organi appresso indicati, una comunicazione per ciascun versamento da essi effettuato, indicando il proprio indirizzo ed il codice fiscale o partita IVA.
6. La comunicazione deve essere inviata ai seguenti uffici a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento:
per le province delle regioni Liguria e Piemonte, ai rispettivi servizi regionali decentrati dell'agricoltura;
per le province delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;
per le province della regione Sicilia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;
per le province della regione Marche, ai rispettivi servizi decentrati dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione, sezione alimentazione;
per le province della regione Calabria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione - servizi di coordinamento regionale interventi A.I.M.A.;
per le province delle regioni Puglia, Umbria, Molise e Basilicata ai rispettivi enti di sviluppo agricolo;
per le province della regione Toscana, ai rispettivi assessorati all'agricoltura delle amministrazioni provinciali;
per le province della regione Lazio, ai rispettivi settori decentrati provinciali dell'agricoltura;
per le province della regione Abruzzo, alle rispettive unita' territoriali per l'agricoltura - U.T.A.;
per le province della regione Emilia-Romagna, ai rispettivi servizi provinciali agricoltura e alimentazione;
per le province della regione Lombardia, ai rispettivi servizi provinciali agricoltura, foreste e alimentazione S.P.A.F.A.;
per le province delle altre regioni, ai rispettivi assessorati regionali all'agricoltura.
7. I primi acquirenti devono allegare ad ogni comunicazione un elenco (in triplice copia), sottoscritto in ogni pagina e redatto in conformita' al modulo 2 allegato al presente decreto, dei produttori della provincia nei confronti dei quali e' stato trattenuto il prelievo.
8. Ad ogni comunicazione deve, altresi', essere allegata l'originale della attestazione di versamento del prelievo effettuato utilizzando esclusivamente il bollettino di c/c postale di cui al precedente punto 1 e la terza parte di tutti i moduli 1 riguardanti il versamento medesimo, coincidenti con l'elenco di cui al punto precedente.
9. Il mancato rispetto dei termini di versamento, previsti al punto 2, degli importi di cui al punto 4, comporta, a carico del primo acquirente, il pagamento di un interesse di mora calcolato sulla base del tasso d'interesse annuo dei buoni ordinari del Tesoro emessi con scadenza trimestrale.
10. Il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV, entro il giorno 10 dei mesi di ottobre, gennaio, aprile e luglio di ogni anno il tasso annuo dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali risultante dall'asta dell'emissione rispettivamente di fine settembre, dicembre, marzo e giugno.
11. Ove non ci sia stata emissione di titoli con scadenza trimestrale alla fine dei mesi sopra indicati, viene comunicato il tasso annuo relativo all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza semestrale effettuata in pari data.
12. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede a maggiorare il tasso cosi' comunicato di un punto percentuale e a notificarlo tempestivamente agli organi di controllo competenti per territorio indicati al precedente punto 6 e alle associazioni professionali delle varie categorie dei primi acquirenti. Il primo acquirente versera' l'importo dovuto a titolo di interesse di mora, secondo le modalita' di cui al precedente punto 3, utilizzando un distinto bollettino e contrassegnando sul retro dello stesso la casella relativa alla specifica causale.
13. Lo stesso primo acquirente ha l'obbligo di trasmettere all'organo di controllo, competente per territorio, le attestazioni dei versamenti effettuati in applicazione delle disposizioni di cui al punto precedente, con allegata una lettera contenente, ai fini di consentire il riscontro contabile, gli elementi di calcolo relativo all'importo versato, a titolo di interesse di mora, secondo la seguente formula:
somma versata =
= prelievo x saggio interesse (r) x numero giorni di ritardo
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14. Gli organi di controllo provvederanno a trasmettere al Ministero dell'agricoltura - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, 20 - Roma, copia delle attestazioni relative alle somme versate a titolo di interesse di mora, indipendentemente dal periodo cui gli stessi versamenti si riferiscono, entro il mese successivo a ciascuno dei periodi di cui al precedente punto 2, art. 5. La trasmissione deve essere accompagnata da prospetto riepilogativo (per quantita' e somme versate), per ciascuno dei richiamati periodi, del totale dei versamenti effettuati a titolo di mora.
Entrata in vigore il 10 agosto 1990
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