Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 485
Articolo 8Articolo 10
Versione
23 agosto 1994
Art. 9. Termine per la conclusione del procedimento 1. Il procedimento di rilascio del permesso di ricerca si conclude nel termine di duecentoquaranta giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. Il Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvede alla modifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329 , indicando il termine del comma precedente.
3. Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , di procedere a successive e ulteriori riduzioni del termine indicato per la conclusione del procedimento.
Note all'art. 9:
- Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianaton. 329/1993 reca "Regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 1993, n. 81).
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 241/1990 e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione in un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
Entrata in vigore il 23 agosto 1994
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