Articolo 11 bis del Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90
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Art. 11-bis. (Apertura, in via transitoria per le amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica contabilita' speciale per ciascun ministero per la gestione del fondo scorta) 1. Considerata la natura di necessita' e urgenza delle spese sostenute dalle amministrazioni dello Stato dotate di fondi scorta di cui all'articolo 7-ter al fine di garantire una programmatica e strutturata riconduzione in bilancio delle gestioni operanti su conti di tesoreria e di assicurare la continuita' nell'esercizio delle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate, su richiesta delle stesse, il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, puo' autorizzare, per la sola durata del primo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni di tesoreria operata ai sensi all' articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , l'apertura di un'unica contabilita' speciale per ciascun Ministero, alimentata esclusivamente dalle risorse destinate alle esigenze fronteggiabili con il fondo scorta, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e contabilita' dell'amministrazione, o da una quota parte delle stesse, e dai relativi reintegri effettuati a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio. La predetta richiesta e' inviata almeno trenta giorni prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti. A decorrere dal secondo esercizio successivo alla chiusura delle predette gestioni, le spese relative alle predette esigenze sono gestite unicamente con le modalita' di cui all' articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , con conseguente chiusura della contabilita' speciale e versamento delle disponibilita' eventualmente residue all'entrata del bilancio dello Stato. Al fine di definire anticipatamente il sistema di gestione piu' efficace, i flussi finanziari, i soggetti interessati e le connesse responsabilita' in regime di contabilita' ordinaria, le amministrazioni interessate individuano l'elenco delle articolazioni che, gia' nel periodo di operativita' della predetta contabilita' speciale unica, effettueranno la gestione delle spese relative al fondo scorta integralmente in regime di contabilita' ordinaria.
L'elenco di tali articolazioni e' trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato contestualmente alla richiesta di apertura della nuova contabilita' speciale o comunque almeno 30 giorni prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti.
2. Considerata la necessita' di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data ((dal 6 aprile 2009)) , le contabilita' speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al ((31 dicembre 2026)) limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per le somme diverse dalle precedenti, giacenti su dette contabilita' speciali al 31 dicembre 2018, si realizzano, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017, le procedure ivi previste di versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed eventuale riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministero da' conto degli importi che saranno mantenuti nelle contabilita' speciali, mediante opportuna documentazione, nella comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alla data di chiusura delle contabilita' speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilita' residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalita', in tutto o in parte, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero puo' stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilita' speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
3. In relazione alla chiusura delle gestioni di tesoreria, operata ai sensi all' articolo 44-ter, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , le amministrazioni dello Stato interessate adeguano i propri regolamenti di organizzazione e contabilita' alle nuove modalita' operative.
Entrata in vigore il 28 febbraio 2023
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