Articolo 20 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
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1 gennaio 1998
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3 agosto 2017
Art. 20-bis. (Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale) 1. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) diverse dalle societa' cooperative, a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all'attivita' complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticita' le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attivita' direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22;
b) in relazione alle attivita' direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 18; nell'ipotesi in cui l'ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attivita' di prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilita' consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile .
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell'esercizio delle attivita' istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalita' previste dall' articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398 , possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 , le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , possono tenere il rendiconto nei termini e nei modi di cui all'articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le modalita' previste dall' articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398 , il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o piu' revisori iscritti nel registro dei revisori contabili. ((149)) ------------- AGGIORNAMENTO (149)
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 , ha disposto (con l'art. 102, comma 2, lettera b)) che "Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
[...]
b) l' articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ".
Entrata in vigore il 3 agosto 2017
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