Articolo 26 ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Articolo 27Articolo 26 quater
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1 giugno 2000
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26 novembre 2003
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12 agosto 2012
Art. 26-ter. 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , l'impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall' articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 .
2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall' articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 .
3. Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva puo' essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23, che risponde in solido con l'impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. ((Nel caso in cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva e' applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti)) . Il percipiente e' tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati ed informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all'estero si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . (82)
--------------- AGGIORNAMENTO (82)
Il D.L. 30 settembre 2003, n.269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 ha disposto (con l'art. 41-bis comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i redditi percepiti dal 1° gennaio 2004."
Entrata in vigore il 12 agosto 2012
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