Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.
La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non e' necessaria quando la procura e' conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura e' conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero ai soggetti indicati nell' articolo 4, comma 1, lettere e) , f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 ((, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,)) e' data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una societa' di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 , essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta societa' di servizi.
Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attivita' connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero nonche' gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza.
L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attivita' connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui all' articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 .
Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorche' iscritti in un albo professionale, e' vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le commissioni tributarie per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.
L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila.