Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Articolo 16Articolo 18
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1 gennaio 1974
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Versione
26 marzo 2023
Art. 17. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N. 936, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 1978, N. 38)) .
Entrata in vigore il 26 marzo 2023
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