Articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Articolo 63Articolo 60
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30 aprile 1989
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26 marzo 2023
Art. 61. Ricorsi

Il contribuente puo' ricorrere contro gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 .
La nullita' dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo comma dell'art. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze. ((Tuttavia e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo.))
Il secondo e il terzo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono sostituiti dai seguenti:
"La nullita' degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture Stesse o in contrasto con le loro risultanze".
Entrata in vigore il 26 marzo 2023
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