Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell'articolo 39 relative al reddito d'impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma dell'art. 39, anche le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 , concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile.
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle societa' e associazioni indicate nell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle societa' stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell'art. 38 secondo che si tratti di societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di societa' semplici o di societa' o associazioni equiparate.