Articolo 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Articolo 31 bis 1Articolo 31 bis 3
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12 agosto 2006
Art. 36. Comunicazione di violazioni tributarie


COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N.340 .
I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza ((nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria)) che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli.
Entrata in vigore il 12 agosto 2006
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