Articolo 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Articolo 60 terArticolo 68
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1 gennaio 1974
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18 maggio 1999
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26 marzo 2023
Art. 67. Divieto della doppia imposizione

La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi.
((L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito)) .
Entrata in vigore il 26 marzo 2023
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