Provvedimento: […] Si costituiva in giudizio , eccependo che la controversia aveva carattere meramente tributario CP_1 e non di lavoro e che l'Ente aveva applicato la ritenuta IRPEF, correttamente, sulle somme erogate al ricorrente a titolo di arretrati. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento in quanto l'Ente non apre essersi attenuto alla regola di cui all'art. 67 DPR 600/1973 in tema di divieto della doppia imposizione. 1 In via preliminare si ritiene che la controversia attenga alla giurisdizione del giudice del lavoro, non essendo in contestazione tributi, sovraimposte, interesso o sanzioni applicate da uffici tributari, che determinerebbero l'eventuale competenza delle commissioni tributarie. Nel merito, il Cardinale è percettore di assegno di invalidità; con provvedimento del 26.7.2017 CP_1
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