Articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Articolo 19Articolo 20 bis
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1 gennaio 1974
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2 marzo 1983
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11 agosto 1994
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1 gennaio 1998
Art. 21. (( (Scritture contabili dei sostituti d'imposta). )) (( 1. I soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo 13 devono indicare, per ciascun dipendente, nel libro matricola o in altri libri obbligatori tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro, le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , attribuite in base alla richiesta del dipendente effettuata a norma dell'articolo 23. Le somme e i valori corrisposti a ciascun dipendente devono risultare dal libro paga o da documenti equipollenti tenuti ai sensi della vigente legislazione sul lavoro. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1998
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