Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le societa' o associazioni fra artisti e professionisti di cui alle lettere e) ed f), dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a' titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione:
a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
b) le generalita', il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso.
Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell' art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 . Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione.
I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o piu' conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attivita' e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalita' di pagamento bancario o postale nonche' mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro. (95) ((96))
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N.695 .
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 DICEMBRE 1996, N.695 .
Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalita' per la tenuta meccanografica del registro.
--------------- AGGIORNAMENTO (95) Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 35 comma 12-bis) che "Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2007 il limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 500 euro." --------------- AGGIORNAMENTO (96) Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n.296 ha disposto (con l'art. 35 comma 12-bis) che "Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite e' stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite e' stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma."