Articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Articolo 57Articolo 67
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1 gennaio 1974
Art. 66. Computo dei termini

Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell' art. 2963 del codice civile .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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