Articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
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1 gennaio 2007
Art. 13. Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili

Ai fini dell'accertamento sono obbligati alla tenuta di scritture contabili, secondo le disposizioni di questo titolo:
a) le societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ((nonche' i trust,)) che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le societa' in nome collettivo, le societa' in accomandita semplice e le societa' ad esse equiparate ai sensi dell' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 ;
d) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla lettera precedente.
Sono inoltre obbligate alla tenuta di scritture contabili, a norma degli articoli 19 e 20:
e) le persone fisiche che esercitano arti e professioni, ai sensi dell'art. 49, commi primo e secondo del decreto indicato al primo comma, lettera c);
f) le societa' o associazioni fra artisti e professionisti di cui all'art. 5, lettera c), del decreto indicato alla precedente lettera;
g) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ((nonche' i trust,)) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali.
I soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi corrisposti, di cui al successivo art. 21, devono tenere le scritture ivi indicate ai fini dell'accertamento del reddito dei percipienti.
I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all' art. 28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , svolgono attivita' di allevamento di animali, devono tenere le scritture contabili indicate nell'art. 18-bis.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2007
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