Articolo 62 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Articolo 38 bisArticolo 55
Versione
1 gennaio 1974
Art. 62. Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche

La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, e' attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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