Articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Articolo 74Articolo 60
Versione
1 gennaio 1974
Art. 75. Accordi internazionali

Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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