Articolo 26 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Articolo 27Articolo 26 quater
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Art. 26-bis. (Esenzione dalle imposte sui redditi per i non residenti) 1. Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis) e g-ter), dell'articolo 41, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , qualora siano percepiti da:
a) soggetti residenti all'estero, di cui all' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 , e successive modificazioni. (65)
1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all' articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239 .
((2. Qualora i rapporti di cui all'articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , abbiano ad oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l'esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.)) --------------- AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 21 luglio 1999, n.259 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che la presente modifica si applica dal 1 gennaio 1999.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2025
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