Articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Articolo 60Articolo 74
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1 gennaio 1974
Art. 73. Ritenuta sui dividendi

Le disposizioni dell'art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle societa' ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme emanate nell'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 , e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , e successive modificazioni, comprese quelle degli articoli 10-bis e 10-ter.
In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli articoli 7 , 8 , 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 , si applica il terzo comma dell'art. 54 del presente decreto.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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