Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1974 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 maggio 2026 |
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- 1. Informazione GiuridicaAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/
Di Giovanna Francesca Quattrocchi. Imparare a comprendere i documenti contabili del condominio e gli strumenti di controllo messi a disposizione dalla legge Il bilancio condominiale rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la gestione economica di un condominio. Questo documento redatto dall'amministratore fornisce una panoramica dettagliata delle entrate e delle uscite condominiali, assicurando trasparenza e chiarezza. Eppure molto ... Leggi tutto… Di Sergio Amicarelli. Come noto, si è lungamente dibattuto e si continua tutt'oggi a discutere in dottrina ed in giurisprudenza la “vexata quaestio” dell'onere probatorio in azione di accertamento del saldo a conto aperto. La …
Leggi di più… - 2. Mi Segnalano Redditi Da Affitto O Partecipazioni Non Dichiarati: Come DifendermiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 16 agosto 2025
Hai ricevuto una comunicazione dall'Agenzia delle Entrate che ti segnala redditi da affitto o da partecipazioni societarie non dichiarati? Questo tipo di segnalazione può nascere da controlli incrociati effettuati dal Fisco su contratti di locazione registrati, dati catastali, comunicazioni degli amministratori di condominio o bilanci societari. Se le informazioni in possesso dell'Agenzia non coincidono con quanto indicato nella tua dichiarazione dei redditi, può essere avviata una procedura di regolarizzazione o un accertamento vero e proprio. Quando può arrivare una segnalazione per redditi da affitto o partecipazioni non dichiarati – Quando esiste un contratto di locazione registrato …
Leggi di più… - 3. Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiuntohttps://www.brocardi.it/
- 4. Ritenuta dell’11% sui dividendi percepiti dai fondi previdenziali dell’UeAccesso limitatoFrancesco Diana · https://www.eutekne.info/
- 5. Se l’accertamento è automatizzatohttps://www.fiscooggi.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2025, n. 30657Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11858/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro TO IC e TO CC, elettivamente domiciliati in Roma Via Antonio Bertoloni, 44, presso lo studio dell'avvocato DE Civile Sent. Sez. U Num. 30657 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 20/11/2025 2 di 30 VERGOTTINI PE ([...]), pec giuseppedevergottini@ordineavvocatibopec.it, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAZZONI IM ([...]), …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2025, n. 21271Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 21271 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 25/07/2025 Sezione Tributaria rimetteva gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite sul metro di giudizio da adottare - viste anche “la discrasia tra principio unionale e giurisprudenza nazionale”, nonché la mancanza di precise indicazioni “su quanto a fondo ci si debba spingere” - nella valutazione della prova di resistenza e delle difese addotte dal contribuente. Osservano, segnatamente, i giudici rimettenti che: • ferme talune specifiche previsioni di legge, almeno fino alla recente introduzione dell'art. 6 bis nella …Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/2025, n. 3625Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12769/2016 R.G. proposto da: RA EA, RA TO, RA ER, elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DELLA GANCIA 1, presso lo studio dell'avvocato NC CANCRINI, rappresentati e difesi dall'avvocato MARCO FRANCESCON; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ex lege; - resistente - Civile Sent. Sez. U Num. 3625 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 12/02/2025 2 di 39 avverso la sentenza n. 1696/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE VENETO, depositata …Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/11/2024, n. 30051Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15668/2016 R.G. proposto da: BO NI, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Bodrito Andrea ([...]) e Dominici Remo ([...]) -ricorrente- contro Civile Sent. Sez. U Num. 30051 Anno 2024 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 21/11/2024 2 di 47 AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1362/02/2015 …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Titolo I : Dichiarazione annuale
- Articolo 1Art. 1. Dichiarazione dei soggetti passivi
Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare la dichiarazione anche, in mancanza di redditi.
La dichiarazione e' unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.
La dichiarazione delle persone fisiche e' unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d ) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 16 del predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.
Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta nonche' redditi fondiari per un importo complessivo, al lordo della deduzione ((di cui all'articolo 10, comma 3-bis)) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , non superiore a lire 360.000 annue; (64)
b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore a quello della deduzione ((di cui all'articolo 10, comma 3-bis)) del citato testo unico delle imposte sui redditi; (64)
c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore a quello della deduzione ((di cui all'articolo 10, comma 3-bis)) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , nonche' altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall' articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 , e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all' articolo 8, comma 3, della Costituzione , possono presentare apposito modello, approvato con il decreto di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui all'articolo 7-bis, con le modalita' previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi; (64)
d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314 ;
e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314 ;
e-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314 .
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314 .
Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha, tuttavia, facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi.
Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la dichiarazione latta da uno di essi esonera gli altri.
Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 15 luglio 1976, n. 179 (in G.U. 1ª s.s. 21/07/1976, n. 191), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "degli artt. 2 n. 3 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), 2, comma primo, e 4, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 1, comma terzo, 46, 56 e 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e 15, 16, 17, 19, 20 e 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (revisione della disciplina del contenzioso tributario), nelle parti in cui le relative norme dispongono:
a) che per la determinazione del reddito complessivo sono imputati al marito, quale soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, oltre ai redditi propri, i redditi della moglie (eccettuati quelli che sono nella libera disponibilita' della moglie legalmente ed effettivamente separata), e che i redditi dei coniugi sono cumulati al fine dell'applicazione dell'imposta;
b) che non e' soggetto passivo dell'imposta la moglie, i cui redditi siano imputati al marito ai sensi dell' art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 597 del 1973 ;
c) che la dichiarazione delle persone fisiche e' unica, oltreche' per i redditi propri del soggetto passivo, per quelli della moglie a lui imputabili a norma dell' art. 4 del d.P.R. n. 597 del 1973 ;
d) che la moglie, la quale non sia legalmente ed effettivamente separata, e' tenuta ad indicare al marito, quale soggetto passivo dell'imposta, gli elementi, i dati e le notizie a questo occorrenti perche' possa adempiere l'obbligo della dichiarazione dei redditi come sopra a lui imputati". --------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.P.R. 24 dicembre 1976, n.920 , ha disposto (con l'art. 4 comma 6) che "Le disposizioni concernenti gli articoli 1 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , si applicano alla data di entrata in vigore del presente decreto relativamente alle dichiarazioni da presentare a decorrere da tale data". --------------- AGGIORNAMENTO (64)
La L. 13 maggio 1999, n.133 ha disposto (con l'art. 18 comma 6) che "I riferimenti alla deduzione di cui all'articolo 34, comma b-quater, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , contenuti nell' articolo 1, quarto comma, lettere b) , b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, devono intendersi effettuati alla deduzione di cui al comma 5 del presente articolo." - Articolo 2Art. 2. (((Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche). )) (( 1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo. ))