Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 226
Articolo 1Articolo 3
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8 luglio 1979
Art. 2.
I benefici economici, di cui al precedente art. 1, non vengono considerati ai fini di quanto previsto dagli ultimi tre commi dell' art. 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728 .
Entrata in vigore il 8 luglio 1979
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