Art. 7. (Concorso alla difesa militare) 1. Il Comandante generate della Guardia di finanza definisce con il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'ambito della pianificazione operativa interforze da questi predisposta, le modalita' generali del concorso del Corpo alla difesa militare previsto dall' articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189 .
Nell'espletamento delle attivita' di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente, dal Ministro della difesa.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, ((terzo comma)) , della legge 189 del 1959, e dagli articoli 14 , 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 , per quanto riguarda le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, potranno essere previste forme di collegamento tra i rispettivi stati maggiori.
Nell'espletamento delle attivita' di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente, dal Ministro della difesa.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, ((terzo comma)) , della legge 189 del 1959, e dagli articoli 14 , 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556 , per quanto riguarda le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, potranno essere previste forme di collegamento tra i rispettivi stati maggiori.