Articolo 19 - Protocollo della Legge 11 maggio 2002, n. 102
Articolo 18Articolo 20
Versione
15 giugno 2002
ARTICOLO 19

Tanto gli Stati membri quanto le istituzioni delle Comunita' sono rappresentati davanti alla Corte da un agente nominato per ciascuna causa; l'agente puo' essere assistito da un consulente o da un avvocato.
Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorita' di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo.
Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato.
Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo puo' rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte.
Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano davanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.
La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano davanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.
I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.
Entrata in vigore il 15 giugno 2002