Articolo 1 del Decreto-legge 28 aprile 1993, n. 128
Articolo 2
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29 giugno 1993
Art. 1.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 27 OTTOBRE 1993, N. 423
Entrata in vigore il 29 giugno 1993
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