Art. 9. Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato 1. Le Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.
2. I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato interessati.
3. A ciascuna Segreteria di cui al presente articolo, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate fino a un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti, fatta salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni con incarico di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Vice Ministro o del Sottosegretario di Stato.
4. Il personale di cui al comma 3 assegnato alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e' da intendersi aggiuntivo rispetto al contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 1.
2. I Capi delle Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato interessati.
3. A ciascuna Segreteria di cui al presente articolo, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate fino a un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti, fatta salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni con incarico di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Vice Ministro o del Sottosegretario di Stato.
4. Il personale di cui al comma 3 assegnato alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e' da intendersi aggiuntivo rispetto al contingente complessivo di cui all'articolo 10, comma 1.