Art. 7. Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas 1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas sono aumentate degli stessi importi mensili derivanti dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140 , alle quote di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140 .
3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2 miliardi di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al Fondo dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140 .
2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono corrisposti con le stesse decorrenze ed entro gli stessi limiti previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140 .
3. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 2 miliardi di lire annue, si provvede con il corrispondente minore onere derivante al Fondo dall'applicazione della legge 15 aprile 1985, n. 140 .