Articolo 2 del Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317
Articolo 1Articolo 2 bis
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3 agosto 1987
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3 ottobre 1987
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24 settembre 2015
Art. 2. (( (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero). )) (( 1. Il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede:
a) un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e, distintamente, l'entita' delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;
b) la possibilita' per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;
c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidita' permanente;
d) il tipo di sistemazione logistica;
e) idonee misure in materia di sicurezza. ))
Entrata in vigore il 24 settembre 2015
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