Articolo 3 del Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317
Articolo 2 bisArticolo 4
Versione
3 agosto 1987
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Versione
3 ottobre 1987
Art. 3. (( (Modalita' di applicazione delle assicurazioni sociali) )) 1. I regimi assicurativi di cui all'articolo 1, si applicano con le particolarita' di seguito indicate:
a) per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la tabella delle malattie professionali vigente in Italia viene aggiornata in relazione alle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la propria attivita', con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', sentito l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
b) per l'assicurazione contro le malattie, le prestazioni sanitarie spettano ai lavoratori assicurati ed ai familiari a carico, ancorche' residenti o dimoranti in Italia, secondo le norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e dei relativi decreti delegati e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'ottenimento delle prestazioni economiche di malattia, il lavoratore e' tenuto, entro cinque giorni dal relativo rilascio, a trasmettere al datore di lavoro il certificato medico attestante l'inizio e la durata presunta della malattia, nonche' ad inviare il certificato di diagnosi alla locale rappresentanza diplomatica o consolare che, dopo verifica da parte di un medico di fiducia, ne cura l'inoltro all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
c) per l'assicurazione di maternita', l'indennita' economica di maternita' e' dovuta per i periodi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , dietro presentazione al datore di lavoro e all'INPS dei certificati attestanti, rispettivamente, la data presunta e quella effettiva del parto, verificati da un medico di fiducia della locale rappresentanza diplomatica o consolare.
2. Le prestazioni economiche relative alle assicurazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f), sono liquidate sulla base della retribuzione convenzionale imponibile di cui all'articolo 4; per il trattamento speciale di disoccupazione si applica il limite fissato ai sensi dell' articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 .
3. Nel caso in cui per la malattia o l'infortunio o la malattia professionale venga corrisposta al lavoratore una prestazione da parte dell'Ente estero presso il quale il lavoratore stesso e' obbligatoriamente iscritto in forza della legislazione locale, l'Istituto previdenziale nazionale, erogatore di analoga prestazione economica, riduce quest'ultima in misura corrispondente.
4. I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare gli oneri per l'assistenza sanitaria indiretta di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' le indennita' economiche di malattia, maternita', le indennita' di invalidita' temporanea assoluta dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
5. I datori di lavoro possono richiedere il rimborso delle somme anticipate per l'assistenza sanitaria di cui al comma 4 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 .
6. Le somme anticipate per il trattamento economico di malattia e maternita' sono conguagliate, in conformita' alla legislazione nazionale, dal datore di lavoro con i contributi dovuti; quelle relative al trattamento di infortunio e malattia professionale sono rimborsate trimestralmente dall'INAIL.
7. La locale autorita' diplomatica o consolare fa effettuare controlli sugli eventi che hanno determinato il diritto alle prestazioni su richiesta degli enti assicuratori e dei datori di lavoro.
8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo', con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.
9. Il Ministero degli affari esteri promuove la stipula di accordi in materia di sicurezza sociale con i Paesi con i quali non siano vigenti convenzioni o accordi in merito.
Entrata in vigore il 3 ottobre 1987
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