Articolo 5 del Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317
Articolo 4Articolo 6
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3 agosto 1987
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3 ottobre 1987
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1 marzo 1988
Art. 5. (Normativa per il lavoratore inviato in trasferta all'estero) 1. Per i lavoratori ((inviati in trasferta all'estero)) l'indennita' di trasferta, anche se corrisposta con continuita' ed indipendentemente dal luogo in cui la trasferta e' svolta, e' esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. I versamenti contributivi relativi ai predetti emolumenti restano validi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, vengono ad essere compresi fra le persone soggette all'obbligo assicurativo, sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente.
5. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 1 a 4 non si applicano alle assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione nonche', salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e agli appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'articolo 1, comma 2.
Entrata in vigore il 1 marzo 1988
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