4. I contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stipulati dal datore di lavoro a favore dei lavoratori che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, vengono ad essere compresi fra le persone soggette all'obbligo assicurativo, sono risolti a seguito di richiesta del datore di lavoro contraente.
5. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 1 a 4 non si applicano alle assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione nonche', salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e agli appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'articolo 1, comma 2.