Art. 1-ter. (( (Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 10
della legge 11 agosto 2003, m 228) )) (( 1. All' articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni";
b) al comma 3, le parole: "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a quindici anni" e il secondo periodo e' soppresso;
c) al comma 3-bis, alinea, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 3" e, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti";
d) al comma 3-ter, le parole: "si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona" sono sostituite dalle seguenti:. "la pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la `multa di 25.000 euro per ogni persona";
e) dopo il comma 3-sexies, e' inserito il seguente:
"3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni' dell' articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228 , e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni e' disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia, delle frontiere".
2. All'articolo 10. della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche' dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 , si applicano le disposizioni dell' articolo 4, commi 1 , 2 , 5 , 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438 . Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze. ))
25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 10
della legge 11 agosto 2003, m 228) )) (( 1. All' articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni";
b) al comma 3, le parole: "da quattro a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a quindici anni" e il secondo periodo e' soppresso;
c) al comma 3-bis, alinea, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1 e 3" e, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
"c-bis) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti";
d) al comma 3-ter, le parole: "si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona" sono sostituite dalle seguenti:. "la pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la `multa di 25.000 euro per ogni persona";
e) dopo il comma 3-sexies, e' inserito il seguente:
"3-septies. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni' dell' articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228 , e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni e' disposta d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia, delle frontiere".
2. All'articolo 10. della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche' dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 , si applicano le disposizioni dell' articolo 4, commi 1 , 2 , 5 , 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438 . Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze. ))