Articolo 1 del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345
Articolo 2
Versione
11 novembre 1933
Art. 1.

Nella cambiale tratta, che non debba essere presentata all'accettazione, e in ogni altra cambiale tratta per l'eventualita' che non venga accettata, il traente puo', nei limiti dell'importo della cambiale, cedere mediante clausola inserita nel contesto del titolo il credito derivante da fornitura di merci che egli ha verso il trattario. La clausola deve contenere, a pena di nullita', la data e il numero della fattura relativa alla fornitura di merci.

Nel caso di cambiale emessa all'ordine dello stesso traente la clausola di cessione puo' essere inserita nella prima girata.

La cessione non puo' dal traente essere fatta se non a favore di una banca o di un banchiere, ma giova a tutti i successivi giratari.
Entrata in vigore il 11 novembre 1933
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