Articolo 3 delle Norme sulle indennità
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 agosto 1934
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12 aprile 1942
Art. 3.

((Deve intendersi in attivita' di volo il personale che compie, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo dei voli da questo prescritto.

Il personale che, pur essendo idoneo al servizio di volo, non abbia effettuato, entro detto periodo, l'attivita' minima di volo richiesta, perdera' nel successivo periodo il godimento della relativa indennita', a meno che la mancata attivita' non sia da imputarsi a causa di forza maggiore, riconosciuta dal Ministero stesso.

Il personale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, in congedo, richiamati in servizio, d'autorita' o a domanda, a volgere mansioni non aeronaviganti perde il diritto alla percezione dell'indennita' di aeronavigazione o di pilotaggio finche' rimane in tale posizione)) ((7)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Regio Decreto 15 gennaio 1942, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che il comma 3 del presente articolo entra in vigore l' 11 giugno 1940.
Entrata in vigore il 12 aprile 1942
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