Articolo 11 del Decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137
Articolo 10Articolo 12
Versione
21 marzo 1948
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Versione
11 marzo 1952
Art. 11.
Ferme restando le altre cause di esclusione stabilite dalle vigenti norme, i benefici in favore dei combattenti non sono applicabili:
a) ai disertori, ancorche', per effetto dell'amnistia, non sia intervenuta condanna penale;
b) a coloro che sottoposti, in quanto militari, a valutazione per il loro comportamento all'atto dell'armistizio e dopo l'8 settembre 1943, non siano stati discriminati ovvero, se discriminati, abbiano riportato sanzioni disciplinari per aver prestato servizio militare o civile alle dipendenze di autorita' tedesche o per aver prestato servizio militare in formazioni della sedicente Repubblica sociale italiana o per aver prestato giuramento a quest'ultima.
Avverso il provvedimento dell'autorita' militare con cui, nel caso previsto dalla lettera a) e sempreche' non sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, venga negata la qualita' di combattente, l'interessato puo' ricorrere, entro sessanta giorni, al Ministro per la difesa. Questi decide in via definitiva sulla base dei fatti gia' accertati, delle eventuali risultanze processuali, nonche' di ogni altro necessario accertamento.
((La esclusione di cui alla lettera b) del primo comma non opera nei confronti di coloro che, partecipando successivamente alla guerra o alla lotta di liberazione, siano caduti o siano rimasti mutilati od invalidi od abbiano conseguito decorazioni al valor militare o la croce al merito di guerra o la qualifica di partigiano combattente o di patriota rilasciate dalle competenti commissioni o abbiano comunque prestato servizio nei reparti dell'esercito di liberazione.
La stessa esclusione non opera nei confronti di coloro che, pur colpiti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, da sanzioni disciplinari di gravita' inferiore al rimprovero solenne, siano tuttavia insigniti di decorazioni al valor militare per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943, o che, prima di tale data, siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra, ovvero abbiano prestato servizio in zona di operazione per almeno cinque mesi, oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito di guerra))
Entrata in vigore il 11 marzo 1952
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