Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463
Articolo 6Articolo 8
Versione
24 luglio 1982
Art. 7.
Nell' art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"La Guardia di finanza coopera con gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento della imposta e per la repressione delle violazioni del presente decreto, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facolta' di cui agli articoli 51-bis e 52, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorita' giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto istruttorio, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti nei confronti dell'imputato nell'esercizio dei poteri e facolta' di polizia giudiziaria e valutaria".
Entrata in vigore il 24 luglio 1982
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